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Art. 166

Capacità dell’inabilitato

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato [Codice civile 415, 774] o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione [Codice civile 417], è necessaria l’assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

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