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Art. 212

Amministrazione e godimento dei beni parafernali

[La moglie ha il godimento e l’amministrazione dei beni parafernali [Codice civile 146].

Se al marito è stata conferita la procura di amministrare tali beni, con l’obbligo di render conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore [Codice civile 1710].

Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l’obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio [Codice civile 149], sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli già consumati [Codice civile 329].]

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