Art. 198
Frutti della dote. Alimenti alla vedova
[I frutti della dote decorrono di diritto, a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita [Codice civile 193], dal giorno dello scioglimento del matrimonio [Codice civile 149, 184].
La moglie, tuttavia, per l’anno successivo allo scioglimento del matrimonio, può esigere dall’eredità del marito, in luogo dei frutti della dote, il proprio mantenimento in congrua misura.
Se non vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti [Codice civile 433, n. 1] per l’anno successivo allo scioglimento del matrimonio.
In ogni caso l’eredità del marito deve fornire, durante un anno, l’abitazione [Codice civile 1022] alla moglie, che non sia separata per propria colpa [Codice civile 156].]