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Art. 199

Divisione dei frutti

[Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili [Codice civile 184, 820], si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell’altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell’ultimo anno o nell’ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all’anno [Codice civile 984].

L’anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.]

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