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Art. 171

Cessazione del fondo

La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento [Codice civile 117] o dello scioglimento [Codice civile 149] o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38] può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale [Codice civile 191, 1111].

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