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Art. 172

Riduzione

[La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo [Codice civile 168], è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni [Codice civile 553, 555].]

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