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Art. 175

Cessazione del vincolo

[Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio [Codice civile 149], se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età [Codice civile 2].

In caso diverso il vincolo [Codice civile 167] dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota legittima, l’autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima [Codice civile 176, 536, 537].]

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