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Art. 176

Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio

[Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l’amministrazione spetta al coniuge superstite [Codice civile 175].

Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l’amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell’articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.

Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato [Codice civile 390], l’amministratore è nominato dall’autorità giudiziaria [Codice di procedura civile 24].]

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