Art. 174
Sostituzione del coniuge amministratore
[Qualora il coniuge a cui spetta l’amministrazione [Codice civile 173] non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l’interesse della famiglia [Codice civile 167], il tribunale può affidare l’amministrazione all’altro coniuge [Codice civile 214] o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.]
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