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Art. 164

Simulazione delle convenzioni matrimoniali

È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali [Codice civile 1414, 1417].

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.

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