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Art. 178

 Beni destinati all’esercizio di impresa

I beni destinati all’esercizio dell’impresa [Codice civile 2082 ] di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa [Codice civile 191].

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