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Art. 169

Alienazione dei beni del fondo

Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 32], con provvedimento emesso in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], nei soli casi di necessità od utilità evidente.

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