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Art. 209

Cessazione degli effetti della separazione

[Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito [Codice di procedura civile 735]. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico [Codice civile 1350, n. 13, 2699], e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.

I creditori della moglie possono impugnare con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote[Codice civile 206, 2901].]

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