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Art. 162

Forma delle convenzioni matrimoniali

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico [Codice civile 1350, 2699] sotto pena di nullità.

La scelta del regime di separazione [Codice civile 215] può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio [Codice civile 107].

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

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