Art. 202
Casi di separazione
[La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie [Codice civile 205, 225] o che i frutti della dote [Codice civile 2908] siano distratti dalla loro destinazione [Codice civile 186]. È inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito [Codice civile 206, 392].
Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi [Codice civile 156], l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote [Codice civile 2653, n. 4].
La separazione stragiudiziale è nulla [Codice civile 226].]