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Art. 1577

Necessità di riparazioni

Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore [Codice civile 1575, n. 2, 1576], questi è tenuto a darne avviso al locatore.

Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore [Codice civile 1583].

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