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Art. 1620

 Incremento della produttività della cosa

L’affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore [Codice civile 1632] o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all’interesse della produzione [Codice civile 1592, 1615].

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