Art. 1650
Morte dell’affittuario
[Nel caso di morte dell’affittuario, fermo quanto è disposto dall’articolo 1627, il locatore può sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate [Codice civile 1614, 1654, 1674].]
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