Art. 521
Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [Codice civile 524, 525].
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato [Codice civile 649] a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile [Codice civile 536], salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
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