Art. 522
Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce [Codice civile 674] a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [Codice civile 467, 468, 469] e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.