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Art. 522

Devoluzione nelle successioni legittime

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce [Codice civile 674] a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [Codice civile 467, 468, 469] e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

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