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Art. 523

Devoluzione nelle successioni testamentarie

Nelle successioni testamentarie, [Codice civile 587] se il testatore non ha disposto una sostituzione [Codice civile 688] e se non ha luogo il diritto di rappresentazione [Codice civile 467, 468, 469], la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’articolo 677.

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