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Art. 524

Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori

Se taluno rinunzia [Codice civile 521], benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante [Codice civile 2652, n. 1], al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti [Codice civile 2900, 2901, 2939].

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia [Codice civile 2946].

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