Art. 525
Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto [Codice civile 480] contro i chiamati che vi hanno rinunziato [Codice civile 521], questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.
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