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Art. 526

Impugnazione per violenza o dolo

La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza [Codice civile 1434] o di dolo [Codice civile 483, 1324, 1439].

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [Codice civile 482, 1442].

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