Art. 526
Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza [Codice civile 1434] o di dolo [Codice civile 483, 1324, 1439].
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [Codice civile 482, 1442].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.