Art. 527
Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi [Codice civile 519] e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia [Codice civile 459, 476, 494].
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