x

x

Art. 527

Sottrazione di beni ereditari

I chiamati all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi [Codice civile 519] e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia [Codice civile 459, 476, 494].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.