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Art. 519

Dichiarazione di rinunzia

La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio [Codice civile 320, 374, n. 3, 461, 478, 564, 586, 683, 703, 740] o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [Codice civile 650], e inserita nel registro delle successioni [Codice civile 456, 481; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 52].

La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente [Codice civile 527; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 133].

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