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Art. 2492

Bilancio finale di liquidazione

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale [Codice civile 2311], indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese [Codice civile 2188, 2626] (1).

Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito [Codice civile 2964], ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire [Codice di procedura civile 105]. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti [Codice civile 2378, 2909].

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