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Art. 2496

Deposito dei libri sociali

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito indicato nell’articolo 2494, i libri della società [Codice civile 2421] devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese [Codice civile 2188, 2220, 2312, 2964]; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.

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