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Art. 2484

Cause di scioglimento

 

(Testo in vigore fino al 31 agosto 2021)

 

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono [Codice civile 2250, 2485, 2486, 2519, 2710, 2711]:

1) per il decorso del termine [Codice civile 2272, n. 1, 2328, n. 13];

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [Codice civile 2272, n. 2, 2328, n. 3], salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea [Codice civile 2409];

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter [Codice civile 2327];

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell’assemblea [Codice civile 2272, n. 3, 2369];

7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto [Codice civile 2272, n. 5].

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

 

 

 

(Testo in vigore dal 1° settembre 2021)

 

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono [Codice civile 2250, 2485, 2486, 2519, 2710, 2711]:

1) per il decorso del termine [Codice civile 2272, n. 1, 2328, n. 13];

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [Codice civile 2272, n. 2, 2328, n. 3], salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea [Codice civile 2409];

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter [Codice civile 2327];

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell’assemblea [Codice civile 2272, n. 3, 2369];

7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto [Codice civile 2272, n. 5];

7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

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