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Art. 1743

Diritto di esclusiva

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività [Codice civile 1748], né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro [Codice civile 1567].

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