Art. 1427
Errore, violenza e dolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore [Codice civile 122, 1428-1440], estorto con violenza o carpito con dolo [Codice civile 624], può chiedere l’annullamento del contratto [Codice civile 1441] secondo le disposizioni seguenti [Codice civile 482, 483, 1973].
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