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Art. 1428

Rilevanza dell’errore

L’errore [Codice civile 1427] è causa di annullamento del contratto [Codice civile 624, 787, 1432] quando è essenziale [Codice civile 1429] ed è riconoscibile [Codice civile 1391, 1431] dall’altro contraente [Codice civile 483].

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