Art. 1429
Errore essenziale
L’errore è essenziale [Codice civile 1428, 1433]:
1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto [Codice civile 1325, n. 3, 1346];
2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso [Codice civile 1497];
3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso [Codice civile 122];
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto [Codice civile 624, 1969].
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