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Art. 1988

Promessa di pagamento e ricognizione di debito

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale [Codice civile 1309, 1987, 2720, 2944]. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria [Codice civile 2697].

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