x

x

Art. 402

Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza

L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [Codice civile 343], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [Codice civile 348], e in tutti i casi nei quali l’esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito [Codice civile 317, 330, 384]. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell’articolo 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della responsabilità genitoriale, l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio [Codice civile 332].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.