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Art. 438

Misura degli alimenti

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento [Codice civile 433].

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche [Codice civile 1021] di chi deve somministrarli [Codice civile 440]. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale [Codice civile 51, 1881].

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio [Codice civile 437, 660].

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