x

x

TITOLO XIII – Degli alimenti

Art. 433

Persone obbligate

All’obbligo di prestare gli alimenti [Codice civile 438, 446, 448; Codice di procedura civile 13] sono tenuti [Codice civile 1173], nell’ordine:

1) il coniuge [Codice civile 51, 78, 145, 156];

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore [Codice civile 434];

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [Codice civile 439, 447, 2948, n. 2; Codice di procedura civile 545; c.p. 541, 570, n. 2].

Leggi il commento ->
Art. 434

Cessazione dell’obbligo tra affini

L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora [Codice civile 433, nn. 4 e 5] cessano:

1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità [Codice civile 78], e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Leggi il commento ->
Art. 435

Obbligo dei genitori e dei figli naturali

[Il figlio naturale [Codice civile 250] deve gli alimenti al genitore [Codice civile 433, nn. 2 e 3]. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell’alimentando [Codice civile 277].

Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo [Codice civile 261, 279]. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell’alimentando [Codice civile 433, n. 3, 440, 441].

Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari [Codice civile 438] ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell’alimentando.]

Leggi il commento ->
Art. 436

Obbligo tra adottante e adottato

L’adottante [Codice civile 291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui [Codice civile 433, n. 3].

Leggi il commento ->
Art. 437

Obbligo del donatario

Il donatario [Codice civile 769] è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria [Codice civile 438, 770, 785, 801].

Leggi il commento ->
Art. 438

Misura degli alimenti

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento [Codice civile 433].

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche [Codice civile 1021] di chi deve somministrarli [Codice civile 440]. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale [Codice civile 51, 1881].

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio [Codice civile 437, 660].

Leggi il commento ->
Art. 439

Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle

Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario [Codice civile 433, n. 6].

Possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione se si tratta di minore.

Leggi il commento ->
Art. 440

Cessazione, riduzione e aumento

Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve [Codice civile 438], l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti [Codice civile 433, 436].

Leggi il commento ->
Art. 441

Concorso di obbligati

Se più persone sono obbligate nello stesso grado [Codice civile 433] alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte, l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura [Codice civile 438], sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti [Codice civile 443], provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze [Codice civile 446].

Leggi il commento ->
Art. 442

Concorso di aventi diritto

Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato [Codice civile 433], e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela [Codice civile 74] e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore [Codice civile 433, 441, 446].

Leggi il commento ->
Art. 443

Modo di somministrazione degli alimenti

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto [Codice civile 2948, n. 2].

L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione [Codice civile 441].

In caso di urgente necessità l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri [Codice civile 446, 1299].

Leggi il commento ->
Art. 444

Adempimento della prestazione alimentare

L’assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando ne abbia fatto.

Leggi il commento ->
Art. 445

Decorrenza degli alimenti

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [Codice di procedura civile 163] o dal giorno della costituzione in mora [Codice civile 1219] dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale [Codice civile 2948, n. 2].

Leggi il commento ->
Art. 446

Assegno provvisorio

Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti [Codice civile 438, 443] , il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria [Codice civile 442] ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

Leggi il commento ->
Art. 447

Inammissibilità di cessione e di compensazione

Il credito alimentare [Codice civile 433] non può essere ceduto.

L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate [Codice civile 1241, 1260; Codice di procedura civile 545].

Leggi il commento ->
Art. 448

Cessazione per morte dell’obbligato

L’obbligo degli alimenti [Codice civile 433] cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

Leggi il commento ->
Art. 448-bis

Cessazione per decadenza dell’avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli

Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

Leggi il commento ->