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Art. 443

Modo di somministrazione degli alimenti

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto [Codice civile 2948, n. 2].

L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione [Codice civile 441].

In caso di urgente necessità l’autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri [Codice civile 446, 1299].

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