Art. 442
Concorso di aventi diritto
Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato [Codice civile 433], e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela [Codice civile 74] e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore [Codice civile 433, 441, 446].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.