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Art. 442

Concorso di aventi diritto

Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato [Codice civile 433], e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela [Codice civile 74] e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore [Codice civile 433, 441, 446].

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