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Art. 441

Concorso di obbligati

Se più persone sono obbligate nello stesso grado [Codice civile 433] alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in parte, l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura [Codice civile 438], sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti [Codice civile 443], provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze [Codice civile 446].

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