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Art. 435

Obbligo dei genitori e dei figli naturali

[Il figlio naturale [Codice civile 250] deve gli alimenti al genitore [Codice civile 433, nn. 2 e 3]. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell’alimentando [Codice civile 277].

Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo [Codice civile 261, 279]. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell’alimentando [Codice civile 433, n. 3, 440, 441].

Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari [Codice civile 438] ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell’alimentando.]

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