Art. 434
Cessazione dell’obbligo tra affini
L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora [Codice civile 433, nn. 4 e 5] cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità [Codice civile 78], e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
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