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Art. 433

Persone obbligate

All’obbligo di prestare gli alimenti [Codice civile 438, 446, 448; Codice di procedura civile 13] sono tenuti [Codice civile 1173], nell’ordine:

1) il coniuge [Codice civile 51, 78, 145, 156];

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore [Codice civile 434];

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [Codice civile 439, 447, 2948, n. 2; Codice di procedura civile 545; c.p. 541, 570, n. 2].

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