Art. 436
Obbligo tra adottante e adottato
L’adottante [Codice civile 291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui [Codice civile 433, n. 3].
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Obbligo tra adottante e adottato
L’adottante [Codice civile 291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui [Codice civile 433, n. 3].