Art. 437
Obbligo del donatario
Il donatario [Codice civile 769] è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria [Codice civile 438, 770, 785, 801].
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