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Art. 446

Assegno provvisorio

Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti [Codice civile 438, 443] , il presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria [Codice civile 442] ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

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