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Art. 445

Decorrenza degli alimenti

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [Codice di procedura civile 163] o dal giorno della costituzione in mora [Codice civile 1219] dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale [Codice civile 2948, n. 2].

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