Art. 447
Inammissibilità di cessione e di compensazione
Il credito alimentare [Codice civile 433] non può essere ceduto.
L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate [Codice civile 1241, 1260; Codice di procedura civile 545].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.