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Art. 447

Inammissibilità di cessione e di compensazione

Il credito alimentare [Codice civile 433] non può essere ceduto.

L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate [Codice civile 1241, 1260; Codice di procedura civile 545].

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