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Art. 67-vicies semel - Onere della prova 

1. Sul fornitore grava l’onere della prova riguardante:

a) l’adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;

b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;

c) l’esecuzione del contratto;

d) la responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

2. Le clausole che hanno per effetto l’inversione o la modifica dell’onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera t).

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