Art. 15

Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie (354)

1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le spese di cui all’ articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

 

(354) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’ art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

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